Art. 21
Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello registrato
In vigore dal 23 ott 2024
Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello registrato
1. Può avvalersi di un diritto derivante da una precedente utilizzazione qualsiasi terzo che possa dimostrare che, prima della data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima, aveva iniziato in buona fede a utilizzare nello Stato membro interessato, o aveva compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, un disegno o modello rientrante nell’ambito della protezione del disegno o modello registrato e non costituente una copia di quest’ultimo.
2. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione di cui al paragrafo 1 conferisce al terzo la facoltà di sfruttare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto preparativi seri ed effettivi prima della data di deposito della domanda o di priorità del disegno o modello registrato.
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