Art. 22
Relazioni con altre forme di protezione
In vigore dal 23 ott 2024
Relazioni con altre forme di protezione
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ai diritti sui disegni e modelli non registrati, o le disposizioni del diritto dell’Unione o dello Stato membro interessato applicabili ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2823:oj#art-22