Art. 10

Norme tecniche

In vigore dal 13 giu 2024
Norme tecniche 1.   Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti GNL, agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione, o alle linee dirette e al sistema dell’idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L’ACER può formulare, se del caso, idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione a norma dell’ della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (43). 2.   Se del caso, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione impongono ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione e ai gestori delle reti dell’idrogeno sul loro territorio l’obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità del presente articolo, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione l’obbligo di pubblicare gli oneri per la connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
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