Art. 20

Misure di accompagnamento

In vigore dal 13 giu 2024
Misure di accompagnamento 1.   Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i loro partner commerciali e i portatori di interessi e fornire loro assistenza. Particolare attenzione è prestata in quest’ambito alle PMI che intervengono nelle catene di attività delle società. Tali siti web, piattaforme o portali danno accesso, in particolare: a) ai contenuti e ai criteri per la rendicontazione, quali stabiliti dalla Commissione negli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 3; b) agli orientamenti della Commissione sulle clausole contrattuali tipo d’uso volontario di cui all’ e agli orientamenti da essa emanati a norma dell’; c) all’helpdesk unico di cui all’; e d) alle informazioni per i portatori di interessi e i loro rappresentanti su come instaurare un dialogo nel corso dell’intero processo di attuazione del dovere di diligenza. 2.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono erogare sostegno finanziario alle PMI. Gli Stati membri possono inoltre fornire sostegno ai portatori di interessi al fine di agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti dalla presente direttiva. 3.   La Commissione può integrare le misure di sostegno dello Stato membro muovendo dall’attuale azione dell’Unione a favore del dovere di diligenza nell’Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l’agevolazione di iniziative di settore o multipartecipative volte ad assistere le società nell’adempimento dei loro obblighi. 4.   Fatti salvi gli , le società possono partecipare a iniziative di settore e multipartecipative per sostenere l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 7 a 16, sempreché le iniziative siano idonee a tal fine. In particolare, le società possono, dopo averne valutato l’adeguatezza, avvalersi delle pertinenti analisi dei rischi effettuate da iniziative di settore o multipartecipative o da membri di tali iniziative — o partecipare a tali analisi — e possono adottare o prendere parte a misure adeguate efficaci attraverso tali iniziative. In questo frangente le società monitorano l’efficacia di tali misure e continuano ad adottare misure adeguate laddove necessario per garantire l’adempimento dei loro obblighi. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni su tali iniziative e sui relativi esiti. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti che definiscono i criteri di idoneità e una metodologia per la valutazione da parte delle società dell’idoneità delle iniziative di settore e multipartecipative. 5.   Fatti salvi gli , le società possono fare ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti sulle e dalle società nelle loro catene di attività per sostenere l’attuazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza, sempreché la verifica sia idonea all’adempimento degli obblighi pertinenti. La verifica da parte di terzi indipendenti può essere effettuata da altre società o da un’iniziativa di settore o multipartecipativa. I verificatori terzi indipendenti agiscono con obiettività e piena indipendenza dalla società, sono esenti da qualsiasi conflitto di interessi, non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e si astengono da qualsiasi azione incompatibile con la loro indipendenza. A seconda della natura dell’impatto negativo, devono avere esperienza e competenze in materia di ambiente o di diritti umani e sono responsabili della qualità e dell’affidabilità della verifica che eseguono. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti che definiscono i criteri di idoneità e una metodologia per la valutazione da parte delle società dell’idoneità dei verificatori terzi, nonché orientamenti per il monitoraggio dell’accuratezza, dell’efficacia e dell’integrità della verifica da parte di terzi.
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