Art. 19

Orientamenti

In vigore dal 13 giu 2024
Orientamenti 1.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, l’Agenzia europea dell’ambiente, l’Autorità europea del lavoro e, se del caso, le organizzazioni internazionali e altri organismi competenti in materia di dovere di diligenza, emana orientamenti, compresi orientamenti generali e orientamenti specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi relativi al dovere di diligenza in modo pratico e al fine di fornire sostegno ai portatori di interessi. 2.   Gli orientamenti emanati a norma del paragrafo 1 comprendono: a) orientamenti e migliori pratiche su come assolvere il dovere di diligenza conformemente agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 16, in particolare il processo di individuazione a norma dell’, l’attribuzione di priorità agli impatti a norma dell’, le misure adeguate per adattare le pratiche di acquisto a norma dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3, il disimpegno responsabile a norma dell’, paragrafo 6, e dell’, paragrafo 7, le misure adeguate per la riparazione a norma dell’ e le modalità per individuare i portatori di interessi e instaurare un dialogo con gli stessi a norma dell’, anche attraverso il meccanismo di notifica e la procedura di reclamo istituiti all’; b) orientamenti pratici sul piano di transizione di cui all’; c) orientamenti specifici per settore; d) orientamenti sulla valutazione dei fattori di rischio a livello di società, di quelli relativi alle attività commerciali, di quelli geografici e contestuali, di quelli connessi ai prodotti e ai servizi e di quelli settoriali, compresi quelli associati alle zone di conflitto o ad alto rischio; e) riferimenti alle fonti di dati e informazioni disponibili per il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva, nonché agli strumenti e alle tecnologie digitali che potrebbero agevolare e sostenere il rispetto di tali obblighi; f) informazioni su come condividere risorse e informazioni tra società e altri soggetti giuridici ai fini del rispetto delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, in modo conforme alla protezione dei segreti commerciali a norma dell’, paragrafo 3, e alla protezione da potenziali azioni di ritorsione o rivalsa di cui all’, paragrafo 5; g) informazioni per i portatori di interessi e i loro rappresentanti su come instaurare un dialogo nel corso dell’intero processo di attuazione del dovere di diligenza. 3.   Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, lettere a), d) ed e), sono resi disponibili entro il 26 gennaio 2027. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, lettere b), f) e g), sono resi disponibili entro 26 luglio 2027. 4.   Gli orientamenti di cui al presente articolo sono resi disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione riesamina periodicamente gli orientamenti e li adatta, se del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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