Art. 60

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

In vigore dal 31 mag 2024
Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti 1.   La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113 e della presente direttiva, nonché alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni e delle persone coinvolte in tali segnalazioni. 2.   Le autorità di supervisione sono le autorità competenti per stabilire canali di segnalazione esterna e dare seguito alle segnalazioni per quanto riguarda gli obblighi applicabili ai soggetti obbligati, conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937. 3.   Le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione di cui all' sono le autorità competenti per stabilire canali di segnalazione esterna e dare seguito alle segnalazioni degli organi di autoregolamentazione e del loro personale per quanto riguarda gli obblighi applicabili agli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di supervisione del settore non finanziario riferiscano annualmente all'AMLA quanto segue: a) il numero di segnalazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e informazioni sulla quota di segnalazioni cui è stato dato o si sta dando un seguito, compreso se sono ancora in corso o concluse, e di segnalazioni archiviate; b) i tipi di irregolarità segnalate; c) ove sia stato dato seguito alle segnalazioni, una descrizione delle azioni intraprese dal supervisore e, per le segnalazioni ancora in corso, delle azioni che intende intraprendere; d) ove le segnalazioni siano state archiviate, i motivi della loro archiviazione. Le segnalazioni annuali di cui al primo comma non contengono informazioni sull'identità o la professione delle persone segnalanti, né altre informazioni che potrebbero condurre alla loro identificazione.
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