Art. 59
Scambio di informazioni sulle sanzioni pecuniarie e sulle misure amministrative
In vigore dal 31 mag 2024
Scambio di informazioni sulle sanzioni pecuniarie e sulle misure amministrative
1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro supervisori e, se del caso, l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle loro funzioni di supervisione informino l'AMLA di tutte le sanzioni pecuniarie imposte e misure amministrative applicate in conformità della presente sezione, compresi eventuali ricorsi in relazione ad esse e il relativo esito. Tali informazioni sono condivise anche con altri supervisori quando la sanzione pecuniaria o la misura amministrativa riguarda un soggetto che opera in due o più Stati membri.
2. L'AMLA mantiene sul suo sito internet i link alla pubblicazione effettuata da ciascun supervisore delle sanzioni pecuniarie imposte e delle misure amministrative applicate a norma dell' e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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