Art. 59

Scambio di informazioni sulle sanzioni pecuniarie e sulle misure amministrative

In vigore dal 31 mag 2024
Scambio di informazioni sulle sanzioni pecuniarie e sulle misure amministrative 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro supervisori e, se del caso, l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle loro funzioni di supervisione informino l'AMLA di tutte le sanzioni pecuniarie imposte e misure amministrative applicate in conformità della presente sezione, compresi eventuali ricorsi in relazione ad esse e il relativo esito. Tali informazioni sono condivise anche con altri supervisori quando la sanzione pecuniaria o la misura amministrativa riguarda un soggetto che opera in due o più Stati membri. 2.   L'AMLA mantiene sul suo sito internet i link alla pubblicazione effettuata da ciascun supervisore delle sanzioni pecuniarie imposte e delle misure amministrative applicate a norma dell' e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.
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