Art. 57

Penalità di mora

In vigore dal 31 mag 2024
Penalità di mora 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i soggetti obbligati non rispettino le misure amministrative applicate dai supervisori a norma dell', paragrafo 2, lettere b), d), e) e g), entro i termini applicabili, i supervisori possano infliggere penalità di mora al fine di imporre la conformità a tali misure amministrative. 2.   Le penalità di mora sono effettive e proporzionate. Le penalità di mora sono imposte fino a quando il soggetto obbligato o la persona interessata non si conforma alle pertinenti misure amministrative. 3.   Nonostante il paragrafo 2, in caso di persone giuridiche, l'importo della penalità di mora non supera il 3 % del loro fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio finanziario precedente o, per le persone fisiche, tale importo non supera il 2 % del loro reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. 4.   Le penalità di mora sono imposte unicamente per un periodo che non supera i sei mesi dalla decisione del supervisore. Se allo scadere di tale periodo il soggetto obbligato non si è ancora conformato alla misura amministrativa, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori possano imporre penalità di mora per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che impone una penalità di mora possa essere adottata a decorrere dalla data di applicazione della misura amministrativa. La penalità di mora si applica a decorrere dalla data di adozione di tale decisione.
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