Art. 62

Comunicazione dell'elenco delle autorità competenti

In vigore dal 31 mag 2024
Comunicazione dell'elenco delle autorità competenti 1.   Al fine di agevolare e promuovere un'efficace cooperazione, e in particolare lo scambio di informazioni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'AMLA: a) l'elenco dei supervisori responsabili di vigilare sul rispetto, da parte dei soggetti obbligati, del regolamento (UE) 2024/1624, nonché, se del caso, il nome dell'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle loro funzioni di supervisione ai sensi della presente direttiva, e le loro informazioni di contatto; b) le informazioni di contatto delle loro FIU; c) l'elenco di altre autorità nazionali competenti. 2.   Ai fini del paragrafo 1 sono fornite le informazioni di contatto seguenti: a) un punto di contatto o, in mancanza, il nome e il ruolo di una persona di contatto; b) l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del punto di contatto o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono professionali della persona di contatto. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite alla Commissione e all'AMLA a norma del paragrafo 1 siano aggiornate non appena interviene una modifica. 4.   L'AMLA pubblica sul suo sito internet un registro delle autorità di cui al paragrafo 1 e agevola lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 tra le autorità competenti. Le autorità figuranti nel registro, nei limiti delle loro competenze, fungono da punto di contatto per le autorità competenti omologhe. Le FIU e le autorità di supervisione fungono altresì da punto di contatto per l'AMLA.
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