Art. 13

Termini di prescrizione

In vigore dal 14 mag 2024
Termini di prescrizione 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastarli efficacemente. Il termine di prescrizione è commisurato alla gravità del reato in questione. 2.   Se la vittima è un minore, il termine di prescrizione per i reati di cui all’ inizia a decorrere non prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età.
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