Art. 14
Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica
In vigore dal 14 mag 2024
Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica
1. Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell’ della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti atti di violenza contro le donne o di violenza domestica attraverso canali accessibili, di facile utilizzo e prontamente disponibili. Rientrano tra questi, almeno per i reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8 della presente direttiva, la possibilità di segnalare online o tramite altre TIC accessibili e sicure, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla formalizzazione della segnalazione online.
Gli Stati membri provvedono affinché la possibilità di segnalare online o tramite altre TIC accessibili e sicure includa la possibilità di presentare elementi di prova con i mezzi di cui al primo comma, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla formalizzazione della presentazione delle prove.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato a norma dell' della direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri possono estendere il patrocinio a spese dello Stato alle vittime che denunciano reati, ove previsto dal diritto nazionale.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di atti di violenza contro le donne o di violenza domestica, o in buona fede sospetti che atti di violenza siano avvenuti o che possano prodursi nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti senza temere conseguenze negative.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti della sanità soggetti a obblighi di riservatezza possano segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sussista il rischio imminente che una persona subisca un danno fisico grave risultante da violenza contro le donne o da violenza domestica.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, se la vittima è un minore, fatte salve le norme sul segreto professionale oppure, se previsto dal diritto nazionale, il sigillo sacramentale o principi equivalenti, i professionisti soggetti agli obblighi di riservatezza a norma del diritto nazionale possano segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che un minore abbia subito un danno fisico grave a causa di violenza contro le donne o di violenza domestica.
6. Quando a segnalare reati di violenza contro le donne o di violenza domestica alle autorità competenti è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità.
Gli Stati membri provvedono affinché professionisti formati per lavorare con i minori prestino assistenza nelle procedure di denuncia al fine di garantire che esse rispettino l'interesse superiore del minore.
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il titolare della responsabilità genitoriale sia coinvolto in atti di violenza, la capacità del minore di denunciare l'atto non sia subordinata al consenso del titolare della responsabilità genitoriale e che le autorità competenti adottino le misure necessarie per tutelare la sicurezza del minore prima che tale persona sia informata della segnalazione.
Storico versioni
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