Art. 3

Mutilazioni genitali femminili

In vigore dal 14 mag 2024
Mutilazioni genitali femminili Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti: a) l'escissione, l'infibulazione o altra mutilazione della totalità o di parte delle grandi labbra o delle piccole labbra vaginali o del clitoride; b) il costringere o l'indurre una donna, ragazza o bambina a subire uno degli atti di cui alla lettera a).
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