Art. 3
Mutilazioni genitali femminili
In vigore dal 14 mag 2024
Mutilazioni genitali femminili
Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:
a)
l'escissione, l'infibulazione o altra mutilazione della totalità o di parte delle grandi labbra o delle piccole labbra vaginali o del clitoride;
b)
il costringere o l'indurre una donna, ragazza o bambina a subire uno degli atti di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1385:oj#art-3