Art. 4
Matrimonio forzato
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Matrimonio forzato
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La disposizione impone agli Stati membri di qualificare come reati specifiche condotte intenzionali legate alle nozze non consensuali. In particolare, deve essere punito chiunque costringa un adulto o un minore a sposarsi. Inoltre, costituisce reato anche l'atto di attirare con l'inganno o altri mezzi una persona in un paese diverso da quello di residenza con il fine specifico di obbligarla a contrarre matrimonio.
La norma mira a contrastare e punire penalmente l'imposizione del matrimonio forzato ai danni di adulti o minori, anche quando attuata mediante trasferimento all'estero.
La norma si rivolge agli Stati membri dell'Unione europea, che devono perseguire penalmente chiunque compia tali condotte, a tutela di adulti e minori residenti.
Una persona convince la propria figlia minorenne a compiere un viaggio all'estero con una scusa, con l'intento prefissato di costringerla a sposare un individuo contro la sua volontà. Tale condotta rientra pienamente tra le fattispecie che gli Stati membri sono tenuti a punire come reato.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere a che le condotte intenzionali descritte siano punite come reato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.