Art. 4
Matrimonio forzato
In vigore dal 14 mag 2024
Matrimonio forzato
Gli Stati membri provvedono a che siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:
a)
costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio;
b)
attirare un adulto o un minore nel territorio di un paese diverso da quello in cui risiede allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.
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