Art. 6
Stalking online
In vigore dal 14 mag 2024
Stalking online
Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali consistenti nel sottoporre ripetutamente o continuamente un'altra persona a sorveglianza tramite TIC, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività, qualora tali condotte possano arrecare un danno grave alla persona in questione.
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