Art. 8
Istigazione alla violenza o all'odio online
In vigore dal 14 mag 2024
Istigazione alla violenza o all'odio online
1. Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al genere, diffondendo al pubblico tramite TIC materiale contenente tale istigazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di configurare come reato soltanto le condotte atte a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciose, offensive o ingiuriose.
Storico versioni
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