Art. 10

Sanzioni

In vigore dal 14 mag 2024
Sanzioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 9 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui all' siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui all' siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli , all', primo comma, lettere a), b) e d), siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a un anno.
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