Art. 12

Giurisdizione

In vigore dal 14 mag 2024
Giurisdizione 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 nei casi seguenti: a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; oppure b) l'autore del reato è un suo cittadino. 2.   Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 commessi al di fuori del proprio territorio quando: a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio; oppure b) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 9 i casi in cui un reato sia stato commesso tramite TIC cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che il prestatore di servizi intermediari sia basato o meno sul loro territorio. 4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro provvede affinché la sua giurisdizione per i reati di cui agli non sia subordinata alla condizione che la condotta di cui a tali articoli i sia punita come reato nello Stato in cui è stata commessa. 5.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia subordinato alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.
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