Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
a)
«violenza contro le donne»: qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;
b)
«violenza domestica»: qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;
c)
«vittima»: la persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica, compresi i minori che hanno subito un danno perché sono stati testimoni di violenza domestica;
d)
«prestatore di servizi di hosting»: il prestatore di un servizio di hosting definito all', lettera g), punto iii), del regolamento (UE) 2022/2065;
e)
«prestatore di servizi intermediari»: il prestatore di servizi intermediari definiti all', lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065;
f)
«minore»: una persona di età inferiore ai 18 anni;
g)
«persona a carico»: il figlio minore della vittima o qualsiasi altra persona diversa dall'autore del reato o dall'indagato, che convive con la vittima e cui la vittima fornisce cure e sostegno;
h)
«autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica designata a norma del diritto nazionale come competente a svolgere una funzione prevista dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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