Art. 15

Indagini e azione penale

In vigore dal 14 mag 2024
Indagini e azione penale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi atti di incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica dispongano di competenze sufficienti in materia e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti atti, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di criminalità online di cui agli articoli da 5 a 8. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza indugio alle autorità competenti per le indagini e l'azione penale nonché ai fini dell'adozione delle misure di protezione di cui all', se del caso. 3.   Se hanno fondati motivi per sospettare che possa essere stato commesso un reato, le autorità competenti, senza indebito ritardo, indagano in modo efficace, a seguito di una denuncia o di propria iniziativa, su atti di violenza contro le donne o di violenza domestica. Esse garantiscono che sia redatto un verbale ufficiale e tengono un registro delle risultanze e delle prove pertinenti in conformità del diritto nazionale. 4.   Al fine di assisterla nel procurarsi volontariamente le prove, in particolare nei casi di violenza sessuale, le autorità competenti, senza indebito ritardo, indirizzano la vittima verso i professionisti della sanità o i servizi di assistenza di cui agli , specializzati nell'assistenza nel procurarsi le prove. Le vittime sono informate dell'importanza della raccolta di tali prove quanto prima. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le indagini o l'azione penale in relazione ad atti di stupro non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante e che il procedimento penale non sia interrotto per il solo fatto che la querela o la denuncia è stata ritirata.
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