Art. 17
Valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime
In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime
1. Gli Stati membri provvedono affinché, tenendo conto della valutazione individuale di cui all', le autorità competenti valutino le esigenze individuali di assistenza della vittima di cui al capo 4. Le autorità competenti valutano le esigenze individuali di assistenza delle persone a carico come previsto al capo 4, a meno che non vi siano indicazioni del fatto che esse non hanno esigenze specifiche di assistenza.
2. Alla valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica l', paragrafi 4, 6 e 7.
Storico versioni
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