Art. 6
Documentazione
In vigore dal 14 mag 2024
Documentazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché al richiedente sia fornito il documento di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348.
2. Gli Stati membri non impongono ai richiedenti, per il solo fatto di richiedere protezione internazionale o sulla sola base della loro nazionalità, di fornire documenti inutili o un numero sproporzionato di documenti né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.
Storico versioni
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