Art. 7
Organizzazione dei sistemi di accoglienza
In vigore dal 14 mag 2024
Organizzazione dei sistemi di accoglienza
1. Gli Stati membri possono organizzare liberamente i propri sistemi di accoglienza conformemente alla presente direttiva. I richiedenti possono circolare liberamente all'interno del territorio dello Stato membro interessato.
2. A condizione che tutti i richiedenti beneficino effettivamente dei diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva, gli Stati membri possono assegnare loro una sistemazione all'interno del proprio territorio al fine di gestire i propri sistemi di asilo e di accoglienza.
3. Nell'assegnazione o nella riassegnazione di una sistemazione ai richiedenti, gli Stati membri tengono conto di fattori oggettivi, tra cui l'unità familiare di cui all' e le esigenze di accoglienza particolari.
4. La concessione di condizioni materiali di accoglienza da parte degli Stati membri può essere subordinata all'effettiva residenza dei richiedenti nella sistemazione loro assegnata a norma del paragrafo 2.
5. Gli Stati membri possono inoltre istituire meccanismi per valutare e rispondere alle esigenze dei loro sistemi di accoglienza, tra cui meccanismi aventi lo scopo di verificare l'effettiva residenza dei richiedenti nella sistemazione loro assegnata a norma del paragrafo 2.
6. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare alle autorità competenti il loro indirizzo attuale, un recapito telefonico e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica. Gli Stati membri fanno altresì obbligo ai richiedenti di notificare a tali autorità competenti con la massima tempestività qualsiasi successiva modificazione di tali informazioni
7. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare decisioni amministrative ai fini del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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