Art. 5

Informazione

In vigore dal 14 mag 2024
Informazione 1.   Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni relative alle condizioni di accoglienza previste dalla presente direttiva, tra cui informazioni specifiche sul proprio sistema di accoglienza, quanto prima e comunque in tempo utile per permettere effettivamente ai richiedenti di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono in particolare ai richiedenti informazioni standard relative alle condizioni di accoglienza stabilite dalla presente direttiva, utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo»). Tali informazioni sono fornite quanto prima e, al più tardi, tre giorni dopo la presentazione della domanda di accoglienza o entro il termine per la sua registrazione, a norma del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza e rappresentanza legale, anche sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono assistenza e rappresentanza legale a titolo gratuito, e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente o, se del caso, in forma visiva, ad esempio mediante video o pittogrammi, e sono adattate alle esigenze dei richiedenti. Nel caso di un minore non accompagnato, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in maniera consona all'età e con modalità che consentano al minore non accompagnato di comprenderle, utilizzando, se del caso, materiale informativo specificamente adattato ai minori. Tali informazioni sono fornite in presenza del rappresentante del minore non accompagnato o della persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante fino alla nomina di quest'ultimo. In casi eccezionali, uno Stato membro può fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante traduzione orale o, se del caso, in forma visiva come video o pittogrammi, laddove: a) non sia in grado di fornire tali informazioni per iscritto entro il termine stabilito in tale paragrafo poiché la lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda è una lingua rara; e b) il richiedente confermi successivamente di aver compreso le informazioni fornite. Nei casi di cui al terzo comma, lo Stato membro ottiene quanto prima una traduzione scritta delle informazioni di cui al paragrafo 1 e la fornisce al richiedente, salvo ove sia chiaro che tale disposizione non è più necessaria.
Storico versioni

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