Art. 22
Assistenza sanitaria
In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza sanitaria
1. Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) 2024/1351, i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, sia da medici generalisti che, se del caso, da specialisti. Tale necessaria assistenza sanitaria è di qualità adeguata e comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali, come anche l'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva necessaria per trattare un grave problema fisico.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minorenni dei richiedenti e i richiedenti minorenni ricevano lo stesso tipo di assistenza sanitaria prestata ai propri cittadini minorenni. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento specifico fornito a norma del presente articolo, iniziato prima che il minore raggiungesse la maggiore età e ritenuto necessario, prosegua senza interruzioni o ritardi dopo che il minore abbia raggiunto la maggiore età.
3. Ove necessario per ragioni mediche, gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica o di altro tipo, come i necessari dispositivi medici di riabilitazione e assistenza, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese appropriate misure di assistenza psichica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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