Art. 24
Richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
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Gli Stati membri hanno l'obbligo di considerare la situazione specifica dei richiedenti asilo che hanno bisogni particolari di accoglienza. La norma elenca esplicitamente una serie di categorie di persone per le quali è più probabile che sussistano tali necessità. Tra queste categorie figurano, ad esempio, minori, donne in gravidanza, persone con disabilità, vittime di tratta, persone affette da gravi malattie o disturbi mentali e persone che hanno subito gravi violenze.
La norma mira a garantire che gli Stati membri considerino la situazione specifica dei richiedenti che necessitano di particolari attenzioni nell'accoglienza, individuando i gruppi più vulnerabili.
Si applica agli Stati membri e ai richiedenti che presentano esigenze particolari di accoglienza o che appartengono alle categorie vulnerabili elencate.
Una persona richiedente asilo giunge sul territorio nazionale manifestando un disturbo da stress post-traumatico a seguito di gravi violenze subite. In base alla norma, lo Stato membro è tenuto a considerare la sua specifica condizione rientrando tra le categorie con maggiori probabilità di avere esigenze particolari di accoglienza.
Gli Stati membri devono tenere conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e del fatto che le categorie indicate hanno maggiori probabilità di presentare tali esigenze.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.