Art. 24
Richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
In vigore dal 14 mag 2024
Richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari.
Gli Stati membri tengono conto del fatto che alcuni richiedenti che rientrano in una delle categorie seguenti hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolari:
a)
minori;
b)
minori non accompagnati;
c)
persone con disabilità;
d)
anziani;
e)
donne in gravidanza;
f)
lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali;
g)
genitori singoli con figli minori;
h)
vittime di tratta di esseri umani;
i)
persone affette da gravi malattie;
j)
persone affette da disturbi mentali, tra cui il disturbo da stress post-traumatico;
k)
persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ad esempio vittime di violenza di genere, di mutilazioni genitali femminili, di matrimoni infantili o forzati o di violenza commessa per motivi sessuali, di genere, razziali o religiosi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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