Art. 22 · Assistenza sanitaria

Art. 22

Assistenza sanitaria

In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza sanitaria 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) 2024/1351, i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, sia da medici generalisti che, se del caso, da specialisti. Tale necessaria assistenza sanitaria è di qualità adeguata e comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali, come anche l'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva necessaria per trattare un grave problema fisico. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i figli minorenni dei richiedenti e i richiedenti minorenni ricevano lo stesso tipo di assistenza sanitaria prestata ai propri cittadini minorenni. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento specifico fornito a norma del presente articolo, iniziato prima che il minore raggiungesse la maggiore età e ritenuto necessario, prosegua senza interruzioni o ritardi dopo che il minore abbia raggiunto la maggiore età. 3.   Ove necessario per ragioni mediche, gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica o di altro tipo, come i necessari dispositivi medici di riabilitazione e assistenza, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese appropriate misure di assistenza psichica.
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