Art. 23

Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

In vigore dal 14 mag 2024
Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza 1.   Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, gli Stati membri possono ridurre o revocare il sussidio per le spese giornaliere. Qualora sia debitamente giustificato e proporzionato, gli Stati membri possono altresì: a) ridurre altre condizioni materiali di accoglienza, oppure b) nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera e), revocare altre condizioni materiali di accoglienza. 2.   Gli Stati membri possono adottare una decisione conformemente al paragrafo 1 qualora un richiedente: a) lasci una zona geografica all'interno della quale può circolare liberamente in conformità all' o il luogo specifico di residenza designato dall'autorità competente in conformità all' senza permesso, o si renda irreperibile; b) non cooperi con le autorità competenti o contravvenga agli obblighi procedurali da esse stabiliti; c) abbia formalizzato una domanda reiterata quale definita all', punto19), del regolamento (UE) 2024/1348; d) abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza; e) abbia gravemente o ripetutamente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo violento o minaccioso nel centro di accoglienza; o f) ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione, se messe a disposizione o promosse dallo Stato membro, a meno che non vi siano circostanze che sfuggono al controllo del richiedente. 3.   Qualora uno Stato membro abbia adottato una decisione nell'ambito di una situazione di cui al paragrafo 2, lettera a), b) o f) e vengano meno le circostanze su cui si è basata tale decisione, esso valuta la possibilità di ripristinare tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o una parte di esse. Nel caso in cui non siano ripristinate tutte le condizioni materiali di accoglienza, lo Stato membro adotta una decisione debitamente motivata e la notifica al richiedente. 4.   Le decisioni in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione del richiedente, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell' e garantiscono un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali per tutti i richiedenti. 5.   Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione in una situazione di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1346:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo