Art. 20

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

In vigore dal 14 mag 2024
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza 1.   Nel caso in cui gli Stati membri forniscano l'alloggio in natura, essi provvedono a che tale alloggio garantisca ai richiedenti una qualità di vita adeguata a norma dell', paragrafo 2, come pure il sostegno necessario a soddisfare le esigenze di accoglienza particolari dei richiedenti. L'alloggio è concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse: a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale fatta alla frontiera o in zone di transito; b) in centri di accoglienza; c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti. 2.   Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli , in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché: a) sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare; b) i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti; c) ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali, nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso all'alloggio al fine di assistere i richiedenti; possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti. 3.   Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari quando forniscono condizioni materiali di accoglienza. 4.   Quando forniscono un alloggio a norma del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire, per quanto possibile, la prevenzione delle aggressioni e della violenza, compresa la violenza perpetrata per motivi sessuali, di genere, razziali o religiosi. 5.   Qualora le richiedenti siano alloggiate in centri di accoglienza, gli Stati membri predispongono servizi igienici separati e un luogo sicuro in tali centri per loro e i loro figli minori. 6.   Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, a che i richiedenti che sono adulti dipendenti con esigenze di accoglienza particolari siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato. 7.   Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo. 8.   Le persone che forniscono condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro che prestano assistenza sanitaria e forniscono istruzione nei centri di accoglienza, ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività. 9.   Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri di accoglienza attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti. Fatto salvo l', gli Stati membri possono inoltre consentire ai richiedenti di svolgere attività di volontariato al di fuori del centro di accoglienza alle condizioni stabilite dal diritto nazionale. 10.   In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono prevedere in via eccezionale condizioni materiali di accoglienza che siano diverse da quelle previste dal presente articolo, qualora: a) sia richiesta una valutazione delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente, ai sensi dell'; b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite oppure, a causa di un numero sproporzionato di persone da accogliere o di una catastrofe naturale o antropica, le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente indisponibili. Diverse condizioni materiali di accoglienza di cui al primo comma del presente paragrafo assicurano in ogni caso a tutti i richiedenti l'assistenza sanitaria in conformità dell' e un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali. Se uno Stato membro fornisce condizioni materiali di accoglienza diverse, conformemente al primo comma del presente paragrafo, tale Stato membro informa senza indugio la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo a norma dell', paragrafo 2, riguardo all'attivazione del piano di emergenza. Tale Stato membro informa altresì la Commissione e l'Agenzia per l'asilo non appena i motivi che giustificavano la previsione di dette condizioni materiali diverse hanno cessato di esistere.
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