Art. 18
Corsi di lingua e formazione professionale
In vigore dal 14 mag 2024
Corsi di lingua e formazione professionale
Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti abbiano accesso ai corsi di lingua, di educazione civica o di formazione professionale che tali Stati membri ritengono adeguati per contribuire a migliorare la capacità dei richiedenti di agire in modo autonomo, di interagire con le autorità competenti o di trovare un impiego, o, a seconda dei sistemi nazionali, gli Stati membri facilitano l'accesso a tali corsi, indipendentemente dal fatto che i richiedenti abbiano accesso al mercato del lavoro a norma dell'.
Se i richiedenti dispongono di mezzi sufficienti, gli Stati membri possono obbligarli a sostenere o a contribuire a sostenere i costi dei corsi di cui al primo comma.
Storico versioni
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