Art. 17
Lavoro
In vigore dal 14 mag 2024
Lavoro
1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di registrazione della domanda di protezione internazionale, a condizione che l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.
Se lo Stato membro ha accelerato l'esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2024/1348, l'accesso al mercato del lavoro non è concesso o, qualora sia già stato concesso, è revocato.
2. Gli Stati membri assicurano che i richiedenti che hanno accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 abbiano effettivo accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale.
Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, ivi incluso per quanto riguarda i livelli di disoccupazione giovanile, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante specifico, per il quale un datore di lavoro sta valutando la candidatura di un richiedente che ha accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1, possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato, da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi e apolidi in soggiorno regolare in tale Stato membro. Se lo Stato membro ritiene che il posto vacante specifico possa essere occupato da tali persone, lo Stato membro o il datore di lavoro può respingere l’impiego del richiedente per tale posto vacante.
3. Gli Stati membri assicurano che i richiedenti che hanno accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 godano di un trattamento pari a quello riservato ai propri cittadini nazionali per quanto concerne:
a)
le condizioni di impiego, l'età minima di ammissione al lavoro e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;
b)
la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
c)
l'istruzione e la formazione professionale, compresi i corsi di formazione per il miglioramento delle competenze, l'esperienza pratica sul posto di lavoro e i servizi di orientamento all'occupazione;
d)
il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel contesto delle procedure esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche acquisite all'estero; e
e)
l'accesso a programmi adeguati per la valutazione, la convalida e il riconoscimento dell'apprendimento e delle esperienze precedenti dei richiedenti.
4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento dei richiedenti che hanno accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1:
a)
per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera b), escludendoli dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una carica pubblica;
b)
per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera c), escludendo:
i)
le borse di studio e i prestiti connessi all'istruzione e alla formazione professionale e al pagamento delle spese, in conformità del diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università o all'istruzione post-secondaria; e
ii)
l'istruzione e la formazione professionale che non sono fornite nel quadro di un contratto di lavoro esistente, anche se fornite a fini di promozione dell'occupazione;
c)
per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera d) o e), non garantendo la parità di trattamento per un periodo di almeno tre mesi a decorrere dalla data di registrazione della domanda di protezione internazionale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che hanno un impiego o, sulla base di un impiego precedente, abbiano diritto a prestazioni di sicurezza sociale e godano di pari trattamento rispetto ai propri cittadini per quanto riguarda i settori di sicurezza sociale di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.
6. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento a norma del paragrafo 5 del presente articolo escludendo le prestazioni di sicurezza sociale che non dipendono dai periodi di occupazione o dalla contribuzione.
7. Il diritto alla parità di trattamento a norma del presente articolo non dà luogo ad un diritto di soggiorno in casi in cui il diritto di rimanere si estingua in conseguenza di una decisione adottata conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.
8. Ai fini del paragrafo 3, lettera d), del presente articolo e fatti salvi l', paragrafo 2, e l', paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri facilitano, per quanto possibile, il pieno accesso alle procedure esistenti per il riconoscimento delle qualifiche straniere per i richiedenti che non possono fornire prove documentali delle loro qualifiche.
9. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante un procedimento di ricorso, quando il richiedente abbia il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro durante tale procedimento, e fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.
Storico versioni
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