Art. 9
Circostanze attenuanti
In vigore dal 24 apr 2024
Circostanze attenuanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, circostanze attenuanti con riferimento agli :
a)
l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;
b)
l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a reperire prove.
Storico versioni
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