Art. 3
Violazione delle misure restrittive dell'Unione
In vigore dal 24 apr 2024
Violazione delle misure restrittive dell'Unione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le condotte seguenti, se dolose e attuate in violazione di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione o che è stabilito in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, qualora sia richiesta l'attuazione nazionale di tale misura, costituiscano reato:
a)
mettere direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità od organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
b)
omettere di congelare fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità od organismo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati, in violazione di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
c)
consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
d)
concludere o portare avanti operazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo o entità od organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, compresa l'aggiudicazione o la prosecuzione dell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
e)
commerciare, importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare beni, come pure fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
f)
prestare servizi finanziari o svolgere attività finanziarie, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
g)
prestare servizi diversi da quelli di cui alla lettera f), qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
h)
eludere una misura restrittiva dell'Unione nei seguenti modi:
i)
con l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che sono congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche;
ii)
con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il fatto che una persona o entità designata o un organismo designato sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche che dovranno essere congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione;
iii)
con il mancato rispetto, da parte di una persona fisica o di un rappresentante di un'entità od organismo designati, dell'obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, di segnalare alle autorità amministrative competenti fondi o risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati nella giurisdizione di uno Stato membro;
iv)
con il mancato rispetto dell'obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni riguardanti fondi o risorse economiche congelati o informazioni detenute su fondi o risorse economiche nel territorio degli Stati membri, appartenenti a persone, entità o organismi designati o da essi posseduti, detenuti o controllati, e che non sono stati congelati, qualora tali informazioni siano state ottenute nell'esercizio dei doveri d'ufficio;
i)
con la violazione o il mancato rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività che, in assenza di tale autorizzazione, rappresentano una violazione di un divieto o di una restrizione che costituisce una misura restrittiva dell'Unione.
2. Gli Stati membri possono disporre che le condotte seguenti non costituiscano reato:
a)
le condotte elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e h), del presente articolo, quando riguardano fondi o risorse economiche di valore inferiore a 10 000 EUR;
b)
le condotte elencate al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i), del presente articolo, quando riguardano beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore a 10 000 EUR.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 10 000 EUR o più possa essere raggiunta attraverso una serie di condotte elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), e lettere da d) a i), del presente articolo, che sono connesse e dello stesso tipo, qualora tali condotte siano commesse dallo stesso autore.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la condotta elencata al paragrafo 1, lettera e), costituisca reato anche se attuata per grave negligenza, almeno ove tale condotta si riferisca a prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o a prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821.
4. Nessuna disposizione del paragrafo 1 deve essere interpretata come imposizione ai professionisti legali dell'obbligo di comunicare informazioni ricevute da uno dei loro clienti o ottenute in merito a uno di essi nel corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.
5. Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 deve essere interpretata in modo da configurare come reato l'assistenza umanitaria alle persone che ne hanno bisogno o le attività a sostegno delle esigenze umane di base, fornite conformemente ai principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza e, se del caso, al diritto internazionale umanitario.
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