Art. 4

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

In vigore dal 24 apr 2024
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso relativi ad un reato di cui all' siano punibili come reato. 2.   Gli Stati membri si adoperano affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all', paragrafo 1, lettera a), lettere da c) a g), e lettera h), punti i) e ii), sia punibile come reato.
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