Art. 6
Responsabilità delle persone giuridiche
In vigore dal 24 apr 2024
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù:
a)
del potere di rappresentanza della persona giuridica;
b)
del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
c)
del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona soggetta alla sua autorità, di un reato di cui all', paragrafo 4, a vantaggio di tale persona giuridica.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettano, incitino o siano complici dei reati di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1226:oj#art-6