Art. 7
Sanzioni per le persone giuridiche
In vigore dal 24 apr 2024
Sanzioni per le persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell' sia passabile di sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni o misure penali o non penali quali:
a)
l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b)
l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
c)
l'interdizione di esercitare un'attività commerciale;
d)
il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato pertinente;
e)
l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
f)
provvedimenti giudiziari di scioglimento;
g)
la chiusura dei locali usati per commettere il reato;
h)
laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell' dei reati di cui all', paragrafo 1, sia passabile di sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:
a)
per i reati di cui all', paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv):
i)
all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o
ii)
a un importo corrispondente a 8 000 000 EUR;
b)
per i reati di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i):
i)
al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o
ii)
a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR.
Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente alla decisione di imporre la sanzione pecuniaria.
Storico versioni
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