Art. 11
Termini di prescrizione
In vigore dal 24 apr 2024
Termini di prescrizione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, affinché questi possano essere contrastati efficacemente.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è di almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione di almeno 5 anni dalla data ’della condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui agli , che consenta l’esecuzione delle seguenti sanzioni irrogate a seguito di tale condanna:
a)
una pena superiore a un anno di reclusione; o
b)
una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
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