Art. 12

Giurisdizione

In vigore dal 24 apr 2024
Giurisdizione 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli nei casi seguenti: a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera; o c) l'autore del reato è un suo cittadino. 2.   Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui agli commessi al di fuori del proprio territorio quando: a) l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio; b) l'autore del reato è un suo funzionario che agisce nelle sue funzioni ufficiali; c) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; o d) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica in relazione ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente sul proprio territorio. 3.   Qualora uno dei reati di cui agli rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso la questione è deferita a Eurojust conformemente all' della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (21). 4.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.
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