Art. 10

Congelamento e confisca

In vigore dal 24 apr 2024
Congelamento e confisca 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli . Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca dei fondi o delle risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione, rispetto ai quali la persona fisica o il rappresentante di un'entità od organismo designati commette o partecipa a un reato di cui all', paragrafo 1), lettera h), punto i) o ii). Gli Stati membri adottano le misure necessarie in conformità della direttiva 2014/42/UE.
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