Art. 17

Statistiche

In vigore dal 24 apr 2024
Statistiche 1.   Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli , per monitorare l'efficacia delle loro misure volte a contrastare la violazione delle misure restrittive dell'Unione. 2.   Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione i seguenti dati statistici relativi ai reati di cui agli , che comprendono, come minimo, i dati esistenti riguardanti: a) il numero di reati registrati e giudicati dagli Stati membri; b) il numero di procedimenti giudiziari archiviati, anche a causa della scadenza del termine di prescrizione per i reati interessati; c) il numero di persone fisiche che sono: i) sottoposte ad azione penale; ii) condannate; d) il numero di persone giuridiche: i) sottoposte ad azione penale; ii) nei cui confronti è stata imposta una sanzione o misura penale o non penale; e) i tipi e i livelli delle sanzioni inflitte. 3.   Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione quanto meno ogni tre anni di una revisione consolidata delle loro statistiche.
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