Art. 15

Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro

In vigore dal 24 apr 2024
Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro Gli Stati membri designano, tra le loro autorità competenti e fatta salva l'indipendenza della magistratura, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione in relazione alle attività criminose disciplinate dalla presente direttiva. L'unità o l'organismo dedicato di cui al primo comma ha i compiti seguenti: a) garantire priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo; b) lo scambio di informazioni a fini strategici, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile; c) la consultazione nell'ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile;
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