Art. 16

Cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea

In vigore dal 24 apr 2024
Cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea 1.   Qualora si sospetti che i reati di cui agli siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se trasmettere le informazioni relative a tali reati agli opportuni organi competenti. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli . A tal fine, Europol e Eurojust forniscono ove opportuno l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitino per agevolare il coordinamento delle loro indagini. 2.   La Commissione può, se necessario, istituire una rete di esperti e professionisti per condividere le migliori pratiche e, se del caso, offrire assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al fine di agevolare le indagini sui reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. Tale rete può altresì fornire, se del caso, una mappa pubblicamente disponibile e regolarmente aggiornata dei rischi di violazione o elusione delle misure restrittive dell'Unione in specifiche aree geografiche e rispetto a specifici settori e attività. 3.   Qualora la cooperazione di cui al paragrafo 1 comporti la cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi, tale cooperazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri condividono in modo frequente e regolare con la Commissione e altre autorità competenti informazioni su questioni pratiche, in particolare per quanto riguarda i modelli di elusione delle misure, ad esempio le strutture per nascondere la titolarità effettiva e il controllo delle attività.
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