Art. 19
Valutazione, relazione e revisione
In vigore dal 24 apr 2024
Valutazione, relazione e revisione
1. Entro il 20 maggio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
2. Entro il 20 maggio 2030, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto e dell'efficacia della presente direttiva, tenendo conto dei dati statistici annuali forniti dagli Stati membri, in cui affronta la necessità di aggiornare l'elenco dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. Quest'ultima è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1226:oj#art-19