Art. 21
Strategia nazionale
In vigore dal 11 apr 2024
Strategia nazionale
1. Gli Stati membri elaborano e pubblicano una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027.
Gli Stati membri adottano misure per attuare la loro strategia nazionale senza indebito ritardo. La strategia nazionale affronta almeno gli aspetti seguenti:
a)
gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;
b)
i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell’Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;
c)
le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro strategia nazionale sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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