Art. 22
Dati statistici
In vigore dal 11 apr 2024
Dati statistici
1. Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli , per monitorare l’efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono, come minimo, i dati esistenti riguardanti:
a)
il numero di reati registrati e giudicati dagli Stati membri;
b)
il numero di procedimenti giudiziari archiviati, anche a causa della scadenza del termine di prescrizione per il reato in questione;
c)
il numero di persone fisiche che sono:
i)
sottoposte ad azione penale;
ii)
condannate;
d)
il numero di persone giuridiche che:
i)
sono sottoposte ad azione penale;
ii)
o nei cui confronti è stata imposta una sanzione o misura penale o non penale;
e)
i tipi e i livelli di sanzioni inflitte.
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione quanto meno ogni tre anni di una revisione consolidata delle loro statistiche.
4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel formato standard, di cui all’.
5. La Commissione pubblica almeno ogni tre anni una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta tre anni dopo l’adozione della decisione concernente il formato standard di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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