Art. 20

Cooperazione tra Stati membri e Commissione e altri organi e organismi dell’Unione

In vigore dal 11 apr 2024
Cooperazione tra Stati membri e Commissione e altri organi e organismi dell’Unione Qualora si sospetti che i reati ambientali siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se trasmettere le informazioni relative a tali reati agli opportuni organi competenti. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Commissione cooperano, nell’ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli . A tal fine, Eurojust fornisce ove opportuno l’assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitino per agevolare il coordinamento delle loro indagini. Se del caso, la Commissione può fornire assistenza.
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