Art. 19

Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro

In vigore dal 11 apr 2024
Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi: a) garantire priorità comuni e la comprensione dei collegamenti tra l’attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo; b) lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi, entro i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale applicabile; c) la consultazione nell’ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale applicabile; d) lo scambio di buone pratiche; e) fornire assistenza alle reti europee di operatori che si occupano di questioni attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse. I meccanismi di cui al primo paragrafo possono assumere la forma di organismi di coordinamento specializzati, protocolli d’intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.
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