Art. 17

Risorse

In vigore dal 11 apr 2024
Risorse Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l’efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l’attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri, tenendo conto delle tradizioni costituzionali e della struttura del loro ordinamento giuridico, nonché di altre circostanze nazionali, valutano la necessità di aumentare il livello di specializzazione di tali autorità nel settore del diritto penale ambientale, conformemente al diritto nazionale.
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