Art. 15
Pubblicazione di informazioni nell’interesse pubblico e accesso alla giustizia del pubblico interessato
In vigore dal 11 apr 2024
Pubblicazione di informazioni nell’interesse pubblico e accesso alla giustizia del pubblico interessato
Gli Stati membri provvedono affinché le persone colpite o suscettibili di essere colpite dai reati di cui agli della presente direttiva, e le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, dispongano di adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti tali reati, qualora tali diritti processuali per il pubblico interessato esistano nello Stato membro nei procedimenti relativi ad altri reati, ad esempio in qualità di parte civile. In tali casi, gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a norma del rispettivo diritto nazionale, le informazioni sull’avanzamento dei procedimenti siano condivise con il pubblico interessato, qualora ciò avvenga nei procedimenti riguardanti altri reati.
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