Art. 16
Prevenzione
In vigore dal 11 apr 2024
Prevenzione
Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con tali portatori di interessi.
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