Art. 14
Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini
In vigore dal 11 apr 2024
Protezione delle persone che segnalano reati ambientali
o che prestano assistenza nelle relative indagini
Fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati di cui agli della presente direttiva e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale.
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